Accesso civico generalizzato

Ultimo aggiornamento: 19 Marzo 2024

A norma del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, la trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e che tali dati e documenti sono oggetto di Accesso civico, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

I dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono pertanto pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli.

L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente pertanto a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.

L’Accesso civico generalizzato è, in sostanza, il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.

L’istanza di Accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessità di motivazione.
Come previsto dall’articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 citato, l’Accesso civico generalizzato è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’Accesso civico generalizzato è altresì escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti.

La richiesta di Accesso civico generalizzato può essere presentata tramite il servizio online dedicato

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su carta o altri supporti materiali.

Il procedimento di Accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l’eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5 bis del decreto legislativo sopra citati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (dott. Giampaolo Giunta), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

[scarica pdf] delle presenti note.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio “Anticorruzione e Trasparenza” inviando una mail all’indirizzo accesso.civico.trasparenza@comune.trieste.it.