Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Ultimo aggiornamento: 29 Marzo 2019

I dati e le informazioni contenute nelle pagine seguenti sono pubblicati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – art. 13 comma 1, lettera a) e art. 14 come modificato dal dlgs 97/2016.

La norma prevede che “la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.”

Le pagine seguenti accoglieranno progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione.

Non risultano emanati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 47 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal dlgs 97/2016

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato in data 16 novembre 2016 il seguente  – Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 [.pdf]