Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2024
Indennità di funzione e di presenza degli amministratori e spese di viaggio e trasferta liquidate
2024
L’importo base dell’indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale è fissato dalla DGR Friuli – Venezia Giulia n. 1164/21 che attribuisce le seguenti indennità base al lordo delle ritenute fiscali agli Amministratori nel Comune di Trieste:
- Sindaco comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti: euro 6.820,00 – p.to 1
- Vicesindaco comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti: euro 3.683,00 – p.to 2
- Assessore comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti: euro 3.273,00 – p.to 3
Tali importi vengono ridotti di un quinto per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa – p.to 12 DGR Friuli – Venezia Giulia n. 1164/21
Fino al 31 dicembre 2018 il Comune di Trieste ha riconosciuto l’importo dell’indennità di presenza giornaliera per il Presidente ed i componenti del Consiglio Comunale fissato dalla DGR Friuli – Venezia Giulia n. 1193/11 nella seguente misura al lordo delle ritenute fiscali previste per legge:
- Consiglieri comune capoluogo di Provincia: euro 104,00 per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e commissioni consiliari*.
- Presidente consiglio comunale: euro 135,00 (maggiorazione del 30% rispetto all’indennità dei consiglieri comunali) per la partecipazione a Consiglio comunale e commissioni consiliari in qualità di Presidente del Consiglio
*ridotta, con D.C. n. 71/2011, nella misura giornaliera di presenza ad euro 52,00 per l’effettiva partecipazione alle commissioni consiliari previste dalla Legge o dallo Statuto qualora il componente o suo sostituto non sia presente ad almeno 2/3 del tempo di effettiva durata della seduta stessa;
Con decorrenza 1 gennaio 2019, con l’adozione del Consiglio comunale della D.C. n. 61/2018, che facendo seguito alle disposizioni contenute all’art 10 comma 45 della L.R. 20/2018, ha disposto, in sostituzione dell’indennità di presenza, il riconoscimento dell’indennità mensile di funzione al Presidente del Consiglio ed ai consiglieri comunali, il cui stanziamento annuale nel Bilancio sia pari alla spesa media annuale sostenuta nel triennio 2015-2017, e la cui spesa annuale effettiva sia inferiore allo stanziamento stesso secondo le seguenti modalità:
- l’indennità di funzione annuale spetta in misura uguale a tutti i componenti del Consiglio comunale a decorrere dalla data di convalida e per tutto il periodo di durata della carica, eventualmente ragguagliata per i periodi di mandato inferiori all’anno;
- l’indennità di funzione è corrisposta ai componenti del Consiglio comunale con cadenza mensile ed arrotondata all’euro immediatamente inferiore (euro 1.223,00);
- l’indennità di funzione viene decurtata:
- nel caso di assenza alle sedute del consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è prevista la presenza obbligatoria, come da designazione del proprio Capigruppo, nella misura di 1/20 dell’indennità mensile;
- nel caso di presenza parziale alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, qualora il componente obbligato non sia presente ad almeno 2/3 del tempo di effettiva durata della commissione a partecipazione obbligatoria, nella misura di 1/40 dell’indennità mensile
La DGR Friuli – Venezia Giulia n. 1164/2021, riprendendo quanto già previsto con l’art 10 comma 45 della L.R. 20/2018, al punto 7 ha confermato la disciplina già in vigore sul riconoscimento dell’indennità mensile di funzione ai componenti dei consigli comunali.
Per il rimborso delle spese di viaggio vitto e alloggio viene applicata la normativa prevista dalla DGR Friuli – Venezia Giulia n. 1164/2021 punti 18 e segg.
18. Ai Sindaci è attribuita, inoltre, una diaria mensile, quale rimborso forfettario delle spese per l’esercizio del mandato in una misura differenziata per classi demografiche (….) h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 850.
19. I Sindaci possono esprimere, entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente, a valere sull’esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso spese a piè di lista anziché del rimborso forfettario. In sede di prima applicazione l’attribuzione ai Sindaci del rimborso forfettario mensile decorre dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente deliberazione: entro la fine del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente atto deliberativo i Sindaci possono optare per il rimborso a piè di lista anziché quello forfettario.
20. Agli altri amministratori locali che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio del comune ove ha sede l’ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate.
21. Gli enti locali fissano criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 20, definendo le tipologie di mezzi utilizzabili ed i limiti massimi del rimborso, tenuto conto della durata e della distanza della missione.
22. Il limite del rimborso di cui al punto 20, per le spese di vitto ed alloggio, è fissato dai singoli enti locali, anche sulla base di criteri generali che tengono conto della natura e della località della missione, delle tipologie o classificazioni degli alberghi o di altri elementi ritenuti significativi, eventualmente anche con riferimento alle norme applicabili ai dirigenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale in materia di missioni.
23. Fino alla determinazione di cui al punto 22 il limite massimo del rimborso è fissato in euro 250 al giorno, comprensivo di spese di vitto ed alloggio.
24. Agli amministratori che risiedono fuori dal territorio del comune ove ha sede l’ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.
25. Agli amministratori che partecipano ai lavori del Consiglio delle autonomie locali spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, ai sensi di quanto dispone il punto 20.
Con decorrenza 1 gennaio 2023 viene applicato quanto disposto con Deliberazione Giuntale n. 133 esecutiva in data 27 marzo 2023 che prevede i seguenti criteri per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori di cui all’art. 20 e ss. della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 dd. 23/07/2021:
– il rimborso delle spese di viaggio viene riconosciuto interamente a seguito della presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
– il rimborso delle spese di vitto ed alloggio viene riconosciuto nei limiti e condizioni vigenti, tempo per tempo, per i Dirigenti del Comune di Trieste.